1. Presso gli uffici giudiziari di ogni grado è istituita la figura dello «Speaker», con il compito di curare i rapporti tra gli organi giudicanti e inquirenti e gli organi di informazione riguardo ai procedimenti pendenti o archiviati.
2. È fatto divieto ai magistrati di ogni grado di rilasciare personalmente dichiarazioni agli organi di informazione.